Pubblicata in data 26/04/2012
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
ACQUI CALCIO 1911 - CANTU GS SANPAOLO
Il Giudice Sportivo:
- letti gli atti relativi alla gara Acqui Calcio - Cantu' GS San Paolo;
- considerato che la società Acqui Calcio era oggetto di un provvedimento di prelievo coattivo, disposto in forza dell'art.26
comma 4 del regolamento LND e debitamente comunicato con raccomandata A/R , prot. 1531.8/MdA/Amm/cc del 17 aprile 2012 e che in conseguenza di ciò veniva comunicato all'Arbitro, da rappresentante amministrativo della LND, che la gara non poteva essere disputata a causa dell'inadempienza della società Acqui Calcio;
PQM
delibera di infliggere alla società Acqui Calcio la punizione sportiva della perdita della gara, nonchè la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di E. 1000 quale prima rinuncia.
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